Statuto

statuto

FONDAZIONE LA ROSA ROSSA ONLUS
Registrata presso Prefettura Milano n° 1313
Codice Fiscale 97585870153
Via Filippo Turati, 32 – 20121 Milano


Art. 1
E'   costituita   la   Fondazione   "La   Rosa   Rossa   ONLUS"   con   sede   a Milano. E' previsto espressamente l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico,della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale"o dell'acronimo "ONLUS".
Art. 2
La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone di favorire l'attuarsi di iniziative con finalità di solidarietà sociale, nel campo socio-sanitario, della istruzione, della formazione e della beneficenza, ispirandosi al Magistero della Chiesa Cattolica, alla coscienza morale, alla verità ed ai principi di giustizia da esso promanati. Fra le altre, la sua attività consiste nel promuovere e concorrere con aiuti e sussidi alla
•assistenza e nella cura a domicilio o presso adeguate strutture sanitarie normalmente ubicate in paesi sviluppati, di persone,con particolare attenzione ai minori di età, alle quali non sia assicurato, nel loro paese di residenza, un livello dignitoso di assistenza,   diagnosi   e   cura   sanitaria   per   ragioni   socio-economiche   o   politiche,   quali   lo   stato   di   sottosviluppo   del paese di residenza o il basso livello di reddito pro-capite, l'assenza nel paese di residenza di strutture sanitarie o la loro   non   accessibilità   a   persone   dotate   di   pochi   mezzi economici,   la   esistenza,   nei   paesi   di   residenza,   di   eventi bellici,   carestie,   epidemie   od   altre   cause   ostative   alla erogazione di prestazioni socio-sanitarie;
•istituzione   e   gestione   di   centri   di   ascolto   per   soggetti   instato di prostrazione mentale e fisica;
•alla istruzione e formazione delle persone, anche mediante borse di studio, con particolare attenzione ai minori di età, alle quali   non   sia   assicurato,   nel   loro   paese   di   residenza,   un livello dignitoso di educazione ed istruzione per ragioni socio-economiche   o   politiche,   quali   lo   stato   di   sottosviluppo   del paese di residenza o il basso livello di reddito pro-capite,l'assenza     nel   paese   di   residenza   di   strutture   educative   o scolastiche   o   la   loro   non   accessibilità   a   persone   dotate   di pochi mezzi economici, la esistenza, nei paesi di residenza, dieventi bellici, carestie, epidemie od altre cause ostative alla erogazione di tali servizi;
•alla realizzazione e nella eventuale gestione di strutture socio-sanitarie,   educative   e   scolastiche   per   consentire   la realizzazione dei fini di cui ai punti precedenti;
•alla attività di beneficenza volta a soddisfare, per prima cosa,ai   bisogni   primari,   quali   cibo   ed   acqua,   dei   soggetti svantaggiati di cui ai punti precedenti. Per il perseguimento di tale scopo la Fondazione si propone di svolgere le seguenti attività istituzionali ed accessorie:
Attività Istituzionali:
a)elaborare   e   realizzare,   direttamente   o   indirettamente,   interritorio italiano ed estero, attività e  progetti che possano favorire   servizi   di   natura   sanitaria,   socio-educativa   e religiosa   nonché   di   formazione   scolastica   ed   extrascolastica della   persona,   con   particolare   attenzione   alle   realtà   più svantaggiate dal punto di vista sociale, culturale ed economico;
b)intervenire in aiuto a persone, direttamente o indirettamente, in territorio italiano ed estero, in particolare minori d'età, che a causa di patologie, incidenti, eventi bellici o qualunque altro accadimento abbiano subito mutilazioni degli arti. Fornire loro   le  cure   ortopediche  necessarie,   inclusa  la   fornitura  di protesi. L'erogazione di tale servizio assistenziale avverrà in loco,   oppure   presso   strutture   sanitarie   italiane   laddove specifiche necessità non possano essere soddisfatte sul posto, per carenza di strutture e/o di competenze locali;
c)concorrere con aiuti e sussidi alla promozione, costituzione e fondamento di opere a carattere missionario e caritativo, sia in Italia   che   all'estero,   anche   con   concessione   di   erogazioni gratuite   in  denaro   con  l'utilizzo   di  somme   provenienti  dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei   settori   dell'assistenza   sociale   e   socio-sanitaria, dell'assistenza   sanitaria,   dell'istruzione,   della   formazione, dello   sport   dilettantistico,   della   tutela,   promozione   e valorizzazione   delle   cose   di   interesse   artistico   e   storico, della   tutela   e   valorizzazione  della   natura   e   dell'ambiente, della   promozione  della   cultura  e   dell'arte,  della   tutela  dei diritti civili e della ricerca.;
d)istituire ed erogare borse di studio ed altri strumenti connessi di sostegno finanziario per quanti, nei settori di intervento della   fondazione,   risultino   essere   soggetti   svantaggiati   in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari,   quali   possono   essere   i   soggetti   in   condizioni   di obiettivo   disagio   connesso   a   situazioni   psico-fisiche particolarmente invalidanti, situazioni di devianza, di degradoe grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale. In tali casi la Fondazione verificherà l'effettiva condizione di disagio   economico   dei   soggetti   potenziali   destinatari   dello strumento di sostegno finanziario, con riguardo al settore di intervento   di   solidarietà   sociale,   in   quanto   l'effettiva condizione di disagio economico, viene stabilità con modalità e limiti (patrimoniali e reddituali) che variano in relazione ai diversi settori di intervento di solidarietà sociale, precisando che   nei   settori   dell'istruzione   e   della   formazione,   la Fondazione,   al   fine   di   individuare   la   condizione   di   disagio economico del soggetto richiedente l'assegnazione della borsa di studio,   può   fare   riferimento,   per   la   definizione   della condizione   di   svantaggio   economico,   ai   limiti   I.S.E.E. (indicatore   della   situazione   economica   equivalente   -   Dlgs31/03/1998 n. 109) stabiliti per l'esenzione del pagamento delle tasse universitarie nell'ambito regionale di operatività della Fondazione;

e)promuovere   e   sostenere   attività   di   assistenza   e   di   ricerca-intervento sociali, volte a ridurre o eliminare situazioni di emarginazione,   marginalità   e   devianza   minorile,   in   stretta operatività con la rete dei servizi sociali territoriali.
Attività Accessorie
a)operare,   nell'ambito   della   comunità   civile   e   religiosa,   per promuovere una cultura comunitaria capace di offrire opportuni sostegni   alle   famiglie,   fin   dal   loro   nascere,   di   restituire centralità   ai   bambini   ed   alle   loro   domande,   di   orientare   le scelte degli enti locali, in chiave di prevenzione;
b)sviluppare   e   diffondere   una   attenta   lettura   dei   bisogni   di famiglie, bambini e ragazzi che vivono in condizioni di disagio e/o   di   esclusione   sociale,   con   l'intento   di   diffondere   e promuovere risposte efficaci ed innovative;
c)promuovere   e   organizzare   manifestazioni,   seminari,   convegni, gruppo di lavoro a livello scientifico, predisporre centri di documentazione, e svolgere tutte le attività che contribuiscono a   tutelare   e   difendere   una   concezione   del   rapporto persona/benessere secondo l'ispirazione cristiana della vita e della dottrina della Chiesa;
d)preparare,   organizzare   e   promuovere   direttamente   o indirettamente   ogni   iniziativa   culturale,   promozionale,   ed educativa, compresa la   formazione   di missionari religiosi e laici,   atta   a   destare   l'attenzione   ed   il   sostegno   anche economico   di   persone,   ditte,   enti   pubblici   e   privati   di qualsiasi genere, verso le necessità e le condizioni di vita dei poveri. Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque   connesse, la Fondazione può compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare ed   economico-finanziaria   nonché   tutti   gli   atti   e  le   operazioni relativi ritenuti necessari e/o opportuni. La   Fondazione   s'impegna,   inoltre,   a   coordinare,   promuovere   e sviluppare l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza   tecnica   e   culturale   e,   ove   ritenuto   opportuno, economica.
Art. 3
Sono organi della Fondazione: il Consiglio di Amministrazione; il Presidente della Fondazione; il Revisore dei Conti.
Art. 4
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, due sono Consiglieri a vita, la cui prima nomina   è   fatta   in   sede   di   costituzione,   mentre   gli   altri Consiglieri durano in carica sino a revoca o dimissioni.In caso dì rinuncia o impossibilità   di svolgere l'incarico da parte di un Consigliere a vita, i Consiglieri rimasti in carica nomineranno un altro Consigliere che farà parte del Consiglio fino alla   scadenza   naturale   del   mandato.   I   consiglieri   una   volta nominati scelgono al loro interno il Presidente.
Art. 5
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio di   Amministrazione   provvede   alle   attività   della   Fondazione   e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio.
Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:
- deliberare le direttive generali che disciplinano le attività, icriteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- curare la programmazione e l'attuazione delle varie iniziative dell'ente,   determinare   contenuti,   modalità   ed   eventuali regolamenti;
- approvare   il   bilancio   preventivo   e   il   bilancio   consuntivo annuale;
- vigilare   e   controllare   l'esecuzione   delle   delibere   e   dei programmi   della   Fondazione,   nonché   la   conformità   dell'impiego dei contributi;
- deliberare   le   eventuali   modifiche   del   presente   Statuto   da sottoporre all'approvazione dell'autorità competente;- in caso di scioglimento della Fondazione, deliberare in merito alla liquidazione   del   patrimonio   della   fondazione   e   sulle eventuali osservazioni dell'autorità competente. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare Consigli scientifici, Comitati Direttivi ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed   eventuali   compensi   nei   limiti   di   legge.   Il   Consiglio   potràinoltre delegare parte dei propri poteri al Presidente o a uno opiù Consiglieri Delegati, determinandone i poteri e le eventuali indennità di carica nei limiti di legge. Il Consiglio di Amministrazione è convocato su richiesta di un Consigliere a Vita o del Presidente. La convocazione è fatta, almeno otto giorni prima della riunione, a   mezzo   di   lettera.   In   caso   di   urgenza   la   convocazione   potrà essere   fatta   mediante   invio   di   telegramma   inoltrato   almeno   due giorni prima della data prevista per la riunione ovvero per posta elettronica o con altra modalità comunque idonea ad attestarne il ricevimento il giorno precedente l'adunanza. Le   sedute   del   Consiglio   di   Amministrazione   sono   valide   con   la presenza   di   tutti   i   suoi   membri.   Per   la   validità   delle deliberazioni  è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri.
Art. 6
Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione. Ad esso spetta la rappresentanza dell'ente di fronte a terzi o in giudizio e la cura dell'esecuzione delle delibere consiliari.
Art. 7
Il   Revisore   dei   Conti,   viene   nominato   dal   Consiglio d'Amministrazione  della Fondazione, ed è scelto nell'elenco dei Revisori   dei   Conti   tenuto   presso   il   Ministero   di   Grazia   e Giustizia.   Esso   dura   in   carica   cinque   anni   e   può   essere riconfermato anche per più mandati. Nelle more della nomina del nuovi Revisore dei Conti, il Revisore dei Conti uscente continuerà a svolgere il suo incarico. Al   Revisore   dei   Conti   è   affidata   la   vigilanza   e   il   controllo amministrativo sulla gestione della Fondazione. A tal fine esso deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo   di ogni anno. Spetta inoltre al  Revisore  dei Conti  l'incarico di  verificare la corretta sostituzione  di un Consigliere a vita in caso di sua cessazione.
Art. 8
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dalla   dotazione   iniziale   pari   a   euro   100.000   (centomila), conferiti   alla   Fondazione   con   l'atto   costitutivo,   di   cui   €50.000 costituiscono il fondo di dotazione ed € 50.000 il fondo di gestione;
- da   beni   mobili   ed   immobili   e   da   ogni   altro   contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione a tal fine;
- da   eventuali   incrementi   deliberati   dal   Consiglio   di Amministrazione della Fondazione. Il mutamento nella composizione dei   cespiti   patrimoniali non comporta modifiche statutarie.
Art. 9
L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e   si chiude il 31  dicembre di ogni anno. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve   approvare   il   bilancio   consuntivo   relativo   all'anno precedente.   Il   Consiglio   deve   inoltre   approvare   entro   il   31 dicembre   di   ogni   anno   il   bilancio   preventivo   relativo   all'anno successivo. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,  riserve o capitale durante la vita della Fondazione. La Fondazione deve impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 10
La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo. Qualora il Consiglio di Amministrazione accertasse che lo scopo statutario è esaurito, divenuto impossibile o di scarsa utilità, o che il patrimonio è divenuto insufficiente, chiederà all'Autorit àdi   vigilanza   la   declaratoria   di   estinzione   della   Fondazione   e procederà all'attivazione delle procedure di liquidazione. Nei   casi   previsti   al   comma   precedente,   e   in   generale   quando ricorrono le cause di estinzione, di scioglimento, di revoca della personalità   giuridica   previste   dalla   legislazione   vigente,   la Fondazione   ha   l'obbligo   di   devolvere   il   patrimonio dell'organizzazione,   in   caso   di   suo   scioglimento   per   qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito I'organismo di controllo di cui all'Art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662,salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Ove fosse necessario il consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, fissandone il compenso nei limiti di legge.
Art. 11
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

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